Autenticazioni
Autenticazione di firma
E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che una firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica di firma deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento, non è quindi possibile, ad esempio, autenticare la firma di una persona su un foglio bianco.
Non devono essere autenticate:
1) le firme sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi
- se apposte in presenza del/la dipendente addetto/a
- se presentate unitamente alla fotocopia del documento d’identità
2) le sottoscrizioni di domande per la partecipazione a:
- selezioni per l’assunzione nella pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo
- esami per conseguire abilitazioni, diplomi, titoli culturali
- concorsi pubblici
3) le firme su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle autocertificazioni.
L’autenticazione della firma su dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà richiede l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.
Autentiche di firme su contratti tra privati e atti di costituzione di società vengono eseguite solo presso gli studi notarili.
Possono autenticare:
- il funzionario competente a ricevere la documentazione
- il notaio
- il cancelliere
- il segretario comunale
- il funzionario incaricato dal Sindaco
Autenticazione di copie
E' l'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia di un documento o un'istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione è conforme all'originale.
Si possono autenticare solo copie di documenti originali sia di natura pubblica che privata purchè destinati a Pubbliche Amministrazioni.
Per l'autentica è necessario presentare il documento originale e una sua fotocopia, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.
Possono autenticare:
- il funzionario competente a ricevere la documentazione
- il notaio
- il cancelliere
- il segretario comunale
- il funzionario incaricato dal Sindaco.
Legalizzazione di fotografie
La legalizzazione di fotografie, comunemente detta autenticazione, consiste nell'applicazione della foto su di uno stampato e a questo legata da un timbro, completato con i dati anagrafici della persona.