Pubblicazioni di matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile o davanti al proprio Ministro di Culto.
L'adempimento precedente alla celebrazione è la pubblicazione di matrimonio.
Pubblicazioni di matrimonio
Gli sposi si recano nel loro comune di residenza per rendere all'Ufficiale dello Stato Civile una autocertificazione con i dati personali di entrambi. Tutti i documenti necessari per la pubblicazione del matrimonio vengono poi acquisiti d'ufficio.
La pubblicazione del matrimonio concordatario deve essere chiesta dal Ministro di Culto.
Acquisiti d'ufficio i documenti necessari, la coppia verrà contattata dall'Ufficio di Stato Civile per fare la richiesta di pubblicazioni.
La pubblicazione rimane affissa per 8 giorni nell'albo pretorio online dei comuni di residenza degli sposi. Decorso tale termine, senza opposizioni, gli sposi possono contrarre matrimonio entro i 6 mesi successivi (180 giorni).
Documenti necessari:
- documento d'identità valido;
- richiesta del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;
- per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) è necessaria una dichiarazione di nulla osta, prevista dall'art. 116 del C.C., rilasciata dall'Autorità Diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio Paese in Italia.
- per i minori dai 16 ai 18 anni è necessario il Decreto di autorizzazione al matrimonio emesso dal Tribunale per i Minorenni.
Regime patrimoniale dei beni
I coniugi possono scegliere il regime della comunione o della separazione dei beni al momento della richiesta di pubblicazioni.
Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, successivo alla celebrazione del matrimonio, la competenza è del Notaio che, a seguito di atto scritto, potrà chiedere l'annotazione del nuovo regime patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio.