NUOVA ORDINANZA REGIONALE DELL'11 APRILE 2020 CON SPECIFICA DI ALCUNE MISURE PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha definito che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, fino al 3 maggio 2020 restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 aprile 2020 firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna riguardanti, tra gli altri, il territorio della Provincia di Piacenza.
Il Presidente della Regione Emiia Romagna ha quindi emesso in data 11 aprile una nuova ordinanza che elenca le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza sanitaria e, per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano anche le seguenti disposizioni:
a. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall’ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
b. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO - 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e - 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).