D.P.C.M. 1° APRILE 2020: PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19
Comunicato del 02/04/2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato in data 1° aprile 2020 un nuovo decreto con il quale proroga al 13 aprile prossimo tutte le misure urgenti già adottate con i precedenti D.P.C.M..
Il nuovo decreto firmato mercoledì sera dal Presidente del Consiglio (Dpcm 1 aprile 2020) conferma le misure già esistenti con una proroga che partirà il 4 aprile e arriverà al 13 aprile, il giorno di Pasquetta.Restano dunque in vigore i divieti, mentre tutto ciò che è consentito dovrà comunque essere fatto rispettando la distanza di almeno un metro dagli altri e, preferibilmente, indossando la mascherina.
Per chi torna dall’estero rimane l’obbligo di autodenunciarsi comunicando l’indirizzo dove si va a stare e rimanendo in quarantena per 14 giorni.
L’unica novità contenuta nel provvedimento riguarda il divieto di allenamento per atleti professionisti e dilettanti.
Per quanto riguarda la possibilità di passeggiare con i bambini, che una circolare del Viminale sembrava aver reso possibile, il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa, ha precisato che: «non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive».
Il decreto non prevede dunque la concessione della cosiddetta «ora d’aria» per i più piccoli nel timore che questo possa diventare - soprattutto nel fine settimana e con l’arrivo delle festività pasquali - un pretesto per poter far uscire i nuclei familiari.
Rimangono chiusi i parchi, i giardini pubblici, le aree gioco e quelle per le attività ludiche.
Si può uscire per portare a spasso il cane ma sempre rimanendo «in prossimità della propria abitazione e comunque per un tempo limitato».
Si può uscire per andare dal medico oppure per fare analisi o altri esami diagnostici.
Resta il divieto di spostarsi in un Comune diverso da quello in cui ci si trova se non per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o motivi di salute».
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